Comunicato stampa Legge 194/78 Puglia

Comunicato Stampa

 

La Proposta di legge regionale “Norme in materia di concreta attuazione in Puglia della legge n. 194/78”, letta sui media, appare inutile ed errata nelle motivazioni addotte a giustificazione. 

Infatti quando si afferma si intende garantire la concreta ed effettiva attuazione, sul territorio regionale pugliese della legge 22 maggio 1978, n. 194, non si dice il vero in quanto, pur con tutte le riserve, non diverse altresì da quelle a livello nazionale, tale legge è, come altrove, in realtà rispettata ed attuata, malgrado la sempre più frequente mancanza di disponibilità da parte del personale medico e sanitario a praticare, ove richiesto, Interruzioni Volontarie di Gravidanza.

La pur massiccia obiezione di coscienza - che apprezzabilmente si ammette legittima, quale diritto riconosciuto al personale medico e sanitario che non può in alcun modo essere messo in discussione -  a livello sia regionale che nazionale, non interferisce con l’operatività della legge, come si desume dalla periodica relazione parlamentare e successivamente ribadito dalla stessa ministra Lorenzin. Se così non fosse, considerato l’ormai alto potere rivendicativo dei cittadini, ci dovremmo aspettare una conflittualità permanente, mentre il ricorso all’aborto clandestino, drasticamente ridotto dalla vigenza della legge, è oggi fortunatamente contenuto, sebbene dolorosamente non estinto. 

Ostacoli locali sono da attribuire a problemi organizzativi legati, sempre secondo la relazione parlamentare, “a una distribuzione non adeguata degli operatori fra le strutture sanitarie all’interno di ciascuna regione”. Nella totalità o quasi dei casi la donna che decide di abortire riesce a farlo nei tempi previsti, nelle strutture pubbliche o in quelle private accreditate. Oggi poi la donna è ancor più frettolosa  di prima e, dopo l’introduzione della meno onerosa metodica farmacologica al posto della chirurgica tradizionale, lo fa facilmente, anche eludendo ogni possibile sostegno e aiuto medico e socio-assistenziale pro-vita. Non si ha notizia di donne pugliesi costrette a migrare o a sottoporsi ad estenuanti attese. 

Non si può quindi sostenere che l’effettività del diritto riconosciuto alle donne per una maternità consapevole dalla legge 194/78 è sostanzialmente negata, mentre c’è da confutare che la possibilità di abortire possa essere considerata un emblema della maternità consapevole, basandosi su un’interpretazione, abbastanza diffusa e di comodo, secondo cui la legge 194/78 ha riconosciuto alla donna il diritto ad abortire. In realtà ha solo reso tale pratica non più punibile e quindi utilizzabile, ma come ultima ratio, a determinate condizioni, che se dovessimo davvero rispettare alla lettera - a partire dal famoso colloquio preliminare (stimato dai relatori parlamentari Del Pennino E Berlinguer a “carattere dissuasivo”) per finire alla rimozione delle cause socio-economiche e sanitarie che porterebbero alla interruzione della gravidanza - alla fine ci troveremmo con un numero molto ridotto di interventi.

Al fine di cui sopra, la Proposta richiama quanto in realtà già previsto dalla legge 194/78 relativamente al compito di controllare e garantire l’attuazione della normativa da parte delle Regioni, attraverso la ricognizione (art. 4, comma 2) (che dovrebbe comunque essere già nota, stante l’obbligo di relazioni periodiche) e la verifica (art. 4, comma 3) da cui scaturirebbe l’obbligo dei Direttori Generali delle Asl ad adottare ogni misura organizzativa utile a consentire il pieno rispetto del diritto all’Interruzione Volontaria di Gravidanza, anche disponendo la sostituzione di personale mediante turni di reperibilità, attivando procedure di mobilità nel rispetto della normativa vigente in materia, ovvero procedendo all’indizione di concorsi specificatamente riservati a personale sanitario “non obiettore”.

Se da un lato è corretto provvedere a correggere problemi organizzativi dall’altro occorre richiamare l’attenzione su quanto previsto dall’art. 9 della legge che recita: Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.

Pertanto la possibile soluzione si può trovare solo e soltanto attraverso la mobilità volontaria del personale sanitario. Non si comprende cosa si voglia intendere riferendosi alla “sostituzione di personale mediante turni di reperibilità” mentre è notoriamente non percorribile la strada dei concorsi “specificamente riservati a personale sanitario non obiettore”, giusta sentenza del Tar Puglia n. 3477 del 14 settembre 2010 che bocciava un precedente tentativo regionale di indire concorsi riservati ai ginecologi non obiettori. A dire il vero la stesura originaria dell’art. 4 risulta comunque corretta, nella parte terminale, da un successivo emendamento “… ovvero procedendo, ove possibile e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, all’indizione di appositi concorsi”, che cancella tale riserva, ma rende ancor più evidente l’inutilità delle citate precisazioni che costituiscono il corpo di una legge di cui non si sentiva proprio la necessità. 

Mentre si auspica che siano finalmente applicati quei punti della legge 194/78, finora completamente disattesi, in favore della donna per  aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza”, come dovrebbe essere nello spirito della legge che nel suo titolo parla innanzitutto di “tutela sociale” della maternità, in modo che, attraverso un progetto riproduttivo e una contraccezione seria, non sia mai costretta ad una tale decisione estrema, si porrà la dovuta attenzione su quello che sarà il regolamento attuativo della legge in discussione, nel caso malaugurato venga approvata.

   In altri termini ci si aspettava una proposta di legge regionale a sostegno della vita nascente e della maternità, utile e rimuovere le cause che portano le donne ad interrompere le gravidanze (in una regione a natalità zero), con adozione di ogni utile misura finanziaria e socio-culturale a livello sia regionale che di comuni e asl, non una proposta di legge infruttuosa e che ha per spregio di fondo la tutela del diritto concreto alla maternità delle donne pugliesi.

 

Presidente Nazionale Associazione

Medici Cattolici Italiani (AMCI)

Prof. Filippo M. Boscia

 

Presidente del Forum Socio

Sanitario Nazionale

Prof. Aldo Bova

 

Presidente

Centro Italiano Femminile 

(C.I.F.) Provincia di Bari

Dott.ssa Marienza  Rossi

 

Presidente AMCI PUGLIA

Dott.ssa Lucia Miglionico

 

 

Presidente AMCI 

Diocesana Bari

Dott. Pierfrancesco Agostini

 

Presidente FORUM delle

Associazioni Familiari della Puglia

Dott.ssa Lodovica Carli